STATUTO

Network Italiano per la Bioterapia dei Tumori

STATUTO


ARTICOLO 1
(Denominazione)

E' costituita l'associazione denominata NIBIT (Network Italiano per la Bioterapia dei Tumori)

ARTICOLO 2
(Sede)

L'associazione ha sede in Genova, Via Goffredo Mameli 3/1.

ARTICOLO 3
(Durata)

L'associazione è costituita con durata illimitata.

ARTICOLO 4
(Scopi e finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed apolitica. Scopo dell'associazione è di:

a) favorire e sviluppare l'interazione scientifica, professionale ed operativa tra professionisti di vari settori (accademia, industria, agenzie regolatorie) coinvolti nella bioterapia dei tumori;
b) mettere a punto e condurre studi clinici di bioterapia dei tumori;
c) sviluppare iniziative tese ad indirizzare ed informare i pazienti oncologici su trial clinici attivi nel network.

L'associazione potrà svolgere tutte le attività utili al raggiungimento del suddetto scopo e, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, l'associazione potrà collaborare, aderire o partecipare a qualsiasi ente, istituzione o altro soggetto, pubblico o privato, nazionale o internazionale, nonché con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.
Allo scopo di meglio conseguire le finalità istituzionali, ed in via ad esse complementare, l'associazione potrà inoltre organizzare convegni, corsi od altre manifestazioni nel settore oncologico, stipulare contratti di servizi scientifici, di sponsorizzazione, di divulgazione di marchi e di prodotti, o di prestazione di servizi in genere, con enti, imprese e/o privati che operino nel settore oncologico.

ARTICOLO 5
(Associati)

L'associazione è formata da:

a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci sostenitori.

I soci fondatori sono quelli che hanno fondato l'associazione; anno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali, anche con differente funzione.
I soci ordinari sono ammessi a seguito di delibera dell'assemblea dei soci; hanno diritto di voto in assemblea e possono venire eletti alle cariche sociali, anche con differente funzione, purché in regola con il pagamento della quota sociale di adesione.
Possono aderire al Nibit come soci ordinari tutte le persone fisiche o giuridiche che, a vario titolo, operano nell'ambito della bioterapia dei tumori.
Possono essere soci sostenitori (su delibera del consiglio direttivo) le persone, gli enti e le istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale e/o economico, al perseguimento degli scopi dell'associazione. I soci sostenitori hanno diritto di voto in assemblea.
Tutti gli associati si impegnano a pagare all'atto dell'ammissione la quota associativa come determinata nell'atto costitutivo o nella diversa somma che dovesse essere successivamente determinata dal consiglio direttivo.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote associative sono intrasmissibili e non sono comunque rivalutabili.
Tutti gli associati sono obbligati ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali.

ARTICOLO 6
(Recesso ed esclusione)

La qualità di associato si perde per recesso o per esclusione.
L'associato può sempre recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto immediato in caso di recesso per giusta causa.
L'esclusione dell'associato può avvenire per violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali o comunque per gravi motivi. L'esclusione è deliberata dall'assemblea ed è comunicata all'associato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; avverso la decisione di esclusione l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata l'esclusione.

ARTICOLO 7
(Assemblea degli associati)

L'assemblea è l'organo deliberante per quanto concerne:

- l'ammissione dei soci ordinari;
- la definizione delle procedure elettorali alle cariche sociali;
- l'elezione del consiglio direttivo e del Next President;
- l'approvazione del programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- l'approvazione del bilancio;
- le modifiche dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- l'esame di ogni altra questione posta all'assemblea dal consiglio direttivo o da almeno un quarto degli associati.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o l'utilità.
L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo con comunicazione scritta, indicante la data, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno. La comunicazione deve essere inviata a tutti i soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti gli associati regolarmente iscritti all'associazione.
Sono ammesse due sole deleghe per ogni associato presente avente diritto di voto.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, ad eccezione delle assemblee convocate per le modifiche e/o integrazioni dello statuto per le quali è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle delibere di modificazione e/o integrazione dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.
Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Le proposte di modifica e/o integrazione dell'atto costitutivo e dello statuto debbono essere preventivamente sottoposte all'attenzione del consiglio direttivo, prima della successiva presentazione in assemblea.
Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano, salvo diversa modalità stabilita dall'assemblea a maggioranza di voti dei presenti. Per l'elezione del consiglio direttivo le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal segretario. In tal caso dovrà essere chiamato a verbalizzare la riunione altro associato.

ARTICOLO 8
(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e da nove membri elettivi, che comprendono i consiglieri ed il Next President, per la durata di tre anni. Tutti i consiglieri sono rieleggibili, ma per non più di tre mandati consecutivi nel medesimo ruolo di consigliere.
Il Next President partecipa al consiglio direttivo nel cui mandato e’ stato eletto con gli stessi diritti degli altri membri, e assume la carica di Presidente nel consiglio direttivo del mandato successivo a quello in cui e’ stato eletto.
Il consiglio nomina nel proprio seno un segretario ed un tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea degli associati. La carica di segretario e di tesoriere possono essere riunite in un unico associato.
Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio.
Il consiglio viene convocato dal segretario, su mandato del presidente, con avviso trasmesso a tutti gli aventi diritto, a mezzo di posta, fax, o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data della prevista riunione.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni di straordinaria amministrazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea gli obiettivi, il programma di attività e le richieste di ammissione di nuovi soci;
- proporre all'assemblea le variazioni/integrazioni dello statuto;
- predisporre il bilancio e presentarlo all'assemblea per la sua approvazione;
- istituire commissioni per il conseguimento di obiettivi specifici, indicando la composizione e le finalità.

Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il consiglio direttivo può inoltre approvare uno o più regolamenti nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative dell'associazione.
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
In caso di dimissioni del presidente o di almeno cinque dei suoi componenti, il consiglio direttivo si intende decaduto.
In tal caso gli amministratori non dimissionari provvederanno senza indugio, a convocare l'assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio. In caso di dimissioni del presidente, il consiglio è presieduto dal segretario sino all'elezione del nuovo consiglio.
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Le riunioni del consiglio direttivo sono verbalizzate dal segretario.

ARTICOLO 9
(Presidente, Segretario e Tesoriere)

Al presidente spettano la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e l'ordinaria amministrazione dell'associazione. Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'associazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il presidente può delegare, sotto la propria responsabilità, il segretario e/o il tesoriere per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e per i rapporti finanziari. Può inoltre conferire, sia agli associati che a terzi, procure speciali per determinati atti o categorie di atti.
Il segretario svolge tutte le attività di segreteria; convoca l'assemblea ed il consiglio direttivo, su mandato del presidente, e ne verbalizza le riunioni, salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 7.
Il tesoriere raccoglie e verifica il pagamento delle quote associative; cura la gestione della cassa dell'associazione, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio annuale dell'associazione.

ARTICOLO 10
(Spese di gestione)

Agli associati, ai membri del consiglio direttivo e delle commissioni eventualmente istituite dallo stesso consiglio direttivo, non spetta alcun emolumento per l'attività svolta.
Le spese sostenute dagli stessi nell'ambito delle attività dell'associazione potranno essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate dal presidente e dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi.

ARTICOLO 11
(Risorse finanziarie e patrimonio)

I proventi su cui si basa l'attività dell'associazione provengono da:

- quote associative di adesione;
- contributi liberali di enti pubblici e privati, di società e persone fisiche;
- lasciti, donazioni, elargizioni, quote, rendite, proventi, anche finanziari, che perverranno all'associazione a qualunque titolo;
- ogni altro introito non in contrasto con le finalità statutarie.

Tali proventi concorrono a formare il patrimonio dell'associazione unitamente a:

- ogni bene mobile ed immobile, compresi numerario, titoli e quote di partecipazione sociale che diverrà di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, il patrimonio della medesima sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga, secondo delibera dell'assemblea.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in quelle ad esse connesse.

ARTICOLO 12
(Esercizi sociali)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 13
(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, si fa rinvio alle norme del codice civile in materia di associazioni.